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Legge italiana 9 ottobre 1967, n.962PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL DELITTO DI GENOCIDIO
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:Promulga la seguente legge:
Art. 1 Atti diretti a commettere genocidio.
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, e ' punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, e' punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.
Art. 2 Deportazione a fine di genocidio.
Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone ap- partenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e' punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.
Art. 3 Circostanza aggravante.
Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o piu' persone, si applica la pena dell'ergastolo.
Art. 4 Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione di nascite.
Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di disruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.
Art. 5 Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori.
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, e' punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.
Art. 6 Imposizione di marchi o segni distintivi.
Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso e' punito, per cio' solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.
Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.
Art. 7 Accordo per commettere genocidio.
Qualora piu' persone si accordino allo scopo di commettere uno dei deilitti preveduti negli articoli da 1 a 5 nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.
Qualora piu' persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'art.6 della presente legge, e il delitto non e' commesso, ciascuna di esse e' punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.
Per i promotori la pena e' aumentata.
Art. 8 Pubblica istigazione e apologia.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, e' punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.
Art. 9 Competenza per materia.
La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.
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Legge costituzionale italiana 21 giugno 1967, n.1
ESTRADIZIONE PER I DELITTI DI GENOCIDIO
La camera dei deputati ed il senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge Costituzionale:ARTICOLO UNICO
L'ultimo comma dell'art.10 e l'ultimo comma dell'art.26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
[Costituzione Della Repubblica Italiana:
Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero ? regolata dalla legge in conformit? delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libert? democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non ? ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)Art. 26 L'estradizione del cittadino pu? essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.Non pu? in alcun caso essere ammesa per reati politici.(*)(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio. ]
Art. 3 - Obbligatorietà della legge penale La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
Art. 7 - Reati commessi all'estero È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
Italian law 9 October 1967, n.962
PREVENTION AND REPRESSION OF THE CRIME OF GENOCIDE
The Chamber of Deputies and the Senate of the Republic have approved of;
The President of the Republic:
The following Promulga law:
Art. 1 Directed actions to commit genocidio.
Anyone, who with the aim to destroy all or part of a national, ethnic, racial or religious group as such, commits directed actions to cause serious personal [lesions] to persons pertaining to the group, [shall be] punished with the confinement from ten to eighteen years.
Anyone, to the aim to destroy all or partof a national, ethnic, racial or religious group as such, commits directed actions to cause the [dead women cagionare la morte] or most serious the personal lesions to persons pertaining to the group, e' punished with the confinement from twenty-five to thirty years. The same penalty is applied to one who, with the same the aim, subjects persons pertaining to the group to such living conditions to [determine] the partial or total physical destruction of the same group.
Art. 2 Deportation with the aim of genocide.
Who, to the aim indicated in the previous article, deports persons pertaining to national, ethnic, racial or religious a group, e' punished with the confinement from fifteen to twenty-five years.
Art. 3 Aggravating circumstance.
If from some of the facts previewed in previous articles, it derives [the dead women of or piu' persons deriva la morte di una o piu' persone ], the penalty of the life imprisonment is applied.
Art. 4 Directed actions to commit genocide by means of limitation of births.
Anyone who imposes or puts in effect measures [intended tendenti] to prevent or limit the births [in breast in seno] of a national, ethnic, racial or religious group, in order to disruggere in all or part the same group, shall be punished with the confinement from twelve to twenty-one years.
Art. 5 [Directed] actions to commit genocidio by means of removal of minors.
Anyone, with the aim indicated in the previous article, [embezzles sottrae] minors of the years fourteen pertaining to a national, ethnic or religious group, for trasferirli to a [another various diverso] group, e' punished with the confinement from twelve to twenty-one years.
Art. 6 Imposition of marks or to signs symbols.
Anyone who forces persons pertaining to national, ethnic, racial or religious a group, to carry marks or to signs indicating symbols the belongings to the punished same group e', for cio' only, with the confinement from four to ten years.
Where the fact has been store clerk to the aim to [predispose predisporre ] the destruction total or partial group, applies the confinement from twelve to twenty-one years.
Art. 7 Agreement in order to commit genocidio.
In case piu' previewed persons come to an agreement themselves in order to commit one of the deilitti in articles from 1 to 5 in according to codicil of article 6 of present the law, and the crime not e' store clerk, ciascuna of they e' punibile, for the single fact of the agreement, with the confinement from one to six years.
In case piu' persons come to an agreement themselves in order to commit the crime previewed in the first codicil of the art.6 of present the law, and the crime not e' store clerk, ciascuna of they e' punibile, for the single fact of the agreement, with the confinement from three months to a year.
For the promotori the increased pain e'.
Art. 8 It publishes istigazione and apology.
Anyone public tempts to commit some of the crimes previewed in articles from 1 to 5, e' punished, for the single fact of the istigazione, with the confinement from three to twelve years. The same penalty is applied public to anyone makes the apology of some of the crimes previewed in the previous codicil.
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Italian constitutional law 21 June 1967, n.1
EXTRADITION FOR THE CRIMES OF GENOCIDEThe Chamber of Deputies and the Senate of the Republic in second voting and with the majority of the two thirds party of the members of ciascuna Assembly, have approved of;
The President of the Republic:The following Promulga Constitutional law:
ONLY ARTICLE
The last codicil and codicil art.10 last of the art.26 of the Constitution are not applied to the crimes of genocide.
Jurisdiction:
Art. 3 - Obligatory nature of the penal law the Italian penal law obligates all those people, citizens or aliens, who find themselves in the territory of the State, blank the exceptions established from [domestic public law diritto pubblico interno] or the international law. The Italian penal law also obligates all those people, citizens or aliens, who find themselves to the foreign country, but limitedly to the cases established from the same law or the international law.
Art. 7 - Crimes store clerks to the foreign country the citizen or the alien is punished the Italian law second who commits in the following foreign territory someone of crimes:
5) every other crime for which special dispositions of law or international conventions establish the applicabilità of the Italian penal law.
Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana (Official Law Gazette of Italy) No. 272 of 31 oct. 1967.
Diritto umanitario - PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL DELITTO DI GENOCIDIO
http://www.etruria.net/cedom/doc31/art000.htmlhttp://www.usl4.toscana.it/dp/isll/lex/cp_l1.htm
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